Art. 2.

      1. Gli studenti conservano i libri per il periodo corrispondente al loro impiego come libri di testo e sono tenuti a restituirli in condizioni tali da consentirne il successivo uso da parte di altri studenti. In caso di perdita o danneggiamento, gli studenti devono rimborsare alla scuola la spesa sostenuta per l'acquisto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

 

Pag. 4